Art. 2.
(Tutore ambientale).

      1. Presso ciascuna regione è istituito il tutore ambientale che ha il compito di tutelare, previa apposita convenzione, la porzione di territorio assegnatagli ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
      2. Il tutore ambientale svolge funzioni di controllo e di segnalazione di proposte di intervento dirette a prevenire o ridurre il dissesto idrogeologico e realizza le attività che gli sono richieste dal comitato tecnico scientifico per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico di cui all'articolo 3.
      3. Per l'attribuzione dei compiti di tutore ambientale è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a).
      4. L'incarico di tutore ambientale è conferito, con proprio decreto, dal presidente della regione, previa presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti interessati e previa valutazione dei titoli richiesti.

 

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